Regolamento›Capo III
Art. 24
74 / 193In vigore dal 21 lug 1926
Agli effetti dell' del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, l'Ispettorato forestale competente compilerà per ogni Comune un elenco generale delle particelle catastali soggette a vincolo forestale, individuate con i dati del catasto in base al quale si riscuote l'imposta sui terreni, e comunicherà alla Sezione catastale, incaricata della conservazione, per le Provincie dove è attivato il nuovo catasto ordinato con la legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie III), ed all'Ufficio tecnico di finanza per le altre una copia di detto elenco ovvero un esemplare della mappa catastale con l'indicazione delle zone definitivamente vincolate.
Lo stesso Ispettorato indicherà i vincoli e le limitazioni imposte a ciascuna particella, e la data o le date in cui vi fu assoggettata.
Ogni qualvolta si modifichino o si tolgano i vincoli e le limitazioni imposte a particelle già comprese nell'elenco generale sopra indicato, o si assoggettino al vincolo forestale altre particelle, l'Ispettorato forestale ne darà comunicazione alla Sezione catastale od all'Ufficio tecnico di finanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-24