Art. 193
RegolamentoTitolo V

Art. 193

193 / 193
In vigore dal 21 lug 1926
Tanto le norme prescritte dal Comitato forestale per l'uso dei pascoli montani appartenenti ai Comuni e ad altri Enti, quanto quelle relative alla utilizzazione dei boschi degli Enti suddetti, stabilite dallo stesso Comitato nei piani economici, devono essere a cura dell'Ispettorato forestale, pubblicate per 15 giorni all'albo dei Comuni in cui sono situati i pascoli ed i boschi. Entro 60 giorni da quello successivo al termine della pubblicazione è ammesso contro di esse ricorso al Ministero per l'economia nazionale. Il provvedimento del Ministero ha carattere definitivo e dovrà essere notificato al ricorrente e pubblicato all'albo del Comune per un periodo di 15 giorni, trascorso il quale le norme per l'uso dei pascoli e quelle dei piani economici per i boschi diventeranno esecutive a tatti gli effetti di legge. Visto, d'ordine di Sua Maestà: Il Ministro per l'economia nazionale: Belluzzo. Il Ministro per l'interno: Federzoni. Il Ministro per le finanze: Volpi. Il Ministro per i lavori pubblici: Giuriati. Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto: Rocco.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-193