Art. 190
RegolamentoTitolo V

Art. 190

190 / 193
In vigore dal 21 lug 1926
Qualora ne riconosca l'urgenza, il presidente ha facoltà di designare in luogo del Comitato i membri che debbono procedere agli accertamenti previsti dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e dal presente regolamento.
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