Art. 18
RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 18

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In vigore dal 21 lug 1926
Per i terreni e i boschi laterali alle strade di montagna ed ai fiumi e torrenti continueranno ad avere vigore gli (lett. c) della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.
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