Art. 17
RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 17

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In vigore dal 21 lug 1926
Ogni qualvolta l'Ispettorato forestale accerti che sono cessate le ragioni dell'esenzione di cui all', secondo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, provocherà, con rapporto motivato, dal Comitato forestale una deliberazione che dichiari cessata la esenzione. Copia di tale rapporto sarà comunicata agli interessati, i quali potranno presentare al Comitato le eventuali loro controdeduzioni nel termine di venti giorni. Il Comitato delibererà dopo che sarà trascorso tale termine.
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