Art. 167
RegolamentoCapo II

Art. 167

55 / 193
In vigore dal 21 lug 1926
Il conto consuntivo dovrà essere reso dal tesoriere ed approvato nei termini e nelle forme di cui all'art. 317 della legge comunale e provinciale e all' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.
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