Regolamento›Capo II
Art. 161
49 / 193In vigore dal 21 lug 1926
I membri della Commissione, il direttore e gli impiegati dell'azienda, i consiglieri comunali, i membri della Giunta provinciale amministrativa, le autorità politiche e gli impiegati dei loro uffici non possono concorrere nè direttamente nè per interposta persona a contratti di compra-vendita, di affitto e di appalti che interessino l'azienda.
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