Art. 160
RegolamentoCapo II

Art. 160

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In vigore dal 21 lug 1926
I contratti da stipularsi in forma pubblica sono ricevuti dal segretario comunale in conformità delle disposizioni in vigore per i contratti dei Comuni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-160