Art. 151
RegolamentoCapo II

Art. 151

39 / 193
In vigore dal 21 lug 1926
I componenti la Commissione non possono prendere parte a discussioni, deliberazioni ed altri provvedimenti su affari nei quali abbiano interessi personali o ve l'abbiano i loro congiunti o affini entro il quarto grado.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-151