Art. 150
RegolamentoCapo II

Art. 150

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In vigore dal 21 lug 1926
Le deliberazioni della Commissione non sono valide se non con l'intervento di tre membri. I membri supplenti possono intervenire alle sedute, ma prendono parte alle votazioni solo in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi. Alle sedute della Commissione interviene anche il direttore dell'azienda, con voto consultivo.
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