Art. 147
RegolamentoCapo II

Art. 147

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In vigore dal 21 lug 1926
Non possono appartenere contemporaneamente alla Commissione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero. La relativa incompatibilità colpisce il meno anziano. Fra gli eletti contemporaneamente si hanno per più anziani coloro che hanno riportato un maggior numero di voti, e, a parità di voti, il maggiore di età.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-147