Art. 145
RegolamentoCapo II

Art. 145

33 / 193
In vigore dal 21 lug 1926
Il Ministro per l'economia nazionale, in seguito a domanda presentata dai sindaci dei Comuni interessati, fissa, con suo decreto, la misura e la durata del contributo e le modalità per il pagamento dello stipendio assegnato al personale tecnico e di custodia delle aziende costituite per la gestione dei boschi e dei pascoli comunali. La domanda di concessione del contributo dev'essere corredata della deliberazione, debitamente approvata, con la quale è stata costituita l'azienda, del regolamento speciale che ne disciplina il funzionamento e dell'atto di nomina del personale. Il contributo può, in ogni tempo, essere sospeso o revocato dal Ministro per l'economia nazionale sempre che il personale anzidetto si renda colpevole di gravi mancanze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-145