Art. 140
RegolamentoCapo II

Art. 140

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In vigore dal 21 lug 1926
Fino a quando il piano economico definitivo o quello sommario e provvisorio non sarà reso esecutivo, i tagli dei boschi devono essere preventivamente autorizzati dall'Ispettorato forestale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-140