Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 133
182 / 193In vigore dal 21 lug 1926
Quando a giudizio dell'Amministrazione forestale i tentativi di accordo sul prezzo dei terreni designati per l'espropriazione possono ritenersi esauriti, l'Ispettorato forestale inviterà i proprietari che non hanno accettato il prezzo offerto a designare l'arbitro di loro fiducia.
L'invito sarà notificato per mezzo del messo comunale o degli agenti forestali con l'avvertenza che se entro 30 giorni dalla notificazione la designazione non sarà avvenuta si procederà alla nomina d'ufficio.
La designazione può esser fatta con le norme stabilite dal comma 1° dell'articolo precedente per l'accettazione del prezzo.
Quando in uno stesso Comune si espropriano contemporaneamente più terreni destinati a costituire una o più unità, ovvero un solo terreno tenuto in comunione, si applicano le norme di cui all' ultimo comma del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-133