Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 132
181 / 193In vigore dal 21 lug 1926
Entro il termine stabilito nella pubblicazione e nella notificazione, i proprietari che intendono accettare il prezzo offerto devono rimetterne dichiarazione scritta al sindaco ovvero farne dichiarazione verbale al segretario del Comune, che avrà cura di redigerla per iscritto alla presenza dell'interessato e di due testimoni che con lui sottoscrivono la dichiarazione stessa.
Scaduto detto termine i sindaci restituiranno all'amministrazione forestale gli atti pubblicati e le dichiarazioni di accettazione del prezzo.
Il silenzio dei proprietari si considera come mancata accettazione.
È data facoltà all'Azienda del demanio forestale di continuare nelle trattative di accordo sul prezzo qualora questo risulti non eccessivamente diverso da quello della prima offerta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-132