Art. 122
RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 122

172 / 193
In vigore dal 21 lug 1926
I Comuni e gli altri enti per l'esecuzione delle opere di miglioria dei propri pascoli montani possono ottenere il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che intendano contrarre con gli Istituti di credito di cui all' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, dopo che a norma dell' del presente regolamento il progetto delle dette opere abbia ottenuto l'approvazione e sia stata determinata la misura del contributo dello Stato nella spesa relativa. La domanda per ottenere il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui dovrà essere presentata al Ministero per l'economia nazionale insieme col piano di ammortamento del mutuo concordato con l'Istituto mutuante. Il Ministero, esaminati gli atti, determinerà la misura del concorso che è disposto a concedere e ne darà comunicazione all'Ente mutuatario.
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