Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 12
12 / 193In vigore dal 21 lug 1926
L'originale della carta topografica ed i documenti relativi alla determinazione dei terreni vincolati saranno conservati presso l'Ispettorato forestale del ripartimento.
È data facoltà a chiunque di chiedere ed ottenere, previo pagamento dei diritti dovuti a termini di legge, copie od estratti delle carte topografiche e dei reclami e delle domande di esclusione dal vincolo, nonché delle relative deliberazioni del Comitato forestale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-12