Art. 113
RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 113

163 / 193
In vigore dal 21 lug 1926
Il contributo di cui all' può essere corrisposto anche mediante acconti proporzionati all'importo dei lavori eseguiti e debitamente accertati. Gli acconti non potranno, ad ogni modo, superare i due terzi del contributo totale. Il pagamento a saldo del contributo sarà effettuato ad opere compiute in base al certificato di collaudo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-113