Art. 112
RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 112

162 / 193
In vigore dal 21 lug 1926
L'ammontare del contributo per opere di miglioramento dei pascoli è corrisposto in base all'importo dei lavori effettivamente eseguiti e dei prezzi unitari risultanti dal progetto approvato dal Comitato forestale in misura variabile: dal 20 al 25 per cento per i miglioramenti colturali consistenti nella seminagione di piante foraggere e nella concimazione chimica, qualora questa abbia carattere straordinario; dal 25 al 30 per cento per la estirpazione dei cespugli, gli spietramenti, l'irrigazione, il prosciugamento di acquitrini, la costruzione di abbeveratoi, la condotta di acque piovane e sorgive, la sistemazione della viabilità, la costruzione di chiudende, la ripartizione dei pascoli in sezioni, la sistemazione ed il consolidamento del terreno; dal 30 al 35 per cento per la costruzione di cascinali pel personale e per la confezione e conservazione dei prodotti, di fienili, stalle e tettoie. Per i lavori di miglioramento non previsti nel presente articolo, l'ammontare del premio sarà fissato, caso per caso, dal Comitato forestale, senza eccedere il 35 per cento dell'importo dei lavori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-112