Art. 105
RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 105

155 / 193
In vigore dal 21 lug 1926
Il contributo statale stabilito dall' del R decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, situati in zone vincolate o vincolabili per scopi idrogeologici sarà corrisposto anche per la formazione di boschi la cui esistenza e conservazione può essere richiesta per uno degli scopi previsti dall' del R. decreto surricordato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-105