Art. 9 · Operazioni di ormeggio.
RegolamentoCapo I

Art. 9

9 / 39

Operazioni di ormeggio.

In vigore dal 5 giu 1926
Qualora nelle operazioni di ormeggio della nave, il capitano richiegga, per qualsiasi motivo, il concorso del galleggiante dei piloti, questo non può essergli rifiutato, ma il capitano deve corrispondere un adeguato compenso. Nel caso di disaccordo fra le parti, provvede l'autorità marittima ai sensi dell' e seguenti del Codice per la marina mercantile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-29;778#art-r-9