Regolamento›Capo I
Art. 4
4 / 39Divieto di esercizio del rimorchio.
In vigore dal 5 giu 1926
In conformità dell'art. 190 del Codice per la marina mercantile, i piloti non possono esercitare servizio di rimorchio senza apposita licenza dell'autorità marittima.
È loro inoltre inibito, salvo il caso di circostanze eccezionali, di esercitare il trasporto di persone o di cose.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-29;778#art-r-4