Art. 38 · Soppressione di corpi di piloti.
RegolamentoCapo IV

Art. 38

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Soppressione di corpi di piloti.

In vigore dal 5 giu 1926
Qualora, a norma dell' del presente regolamento, si addivenisse alla soppressione di un corpo cui facciano carico assegni a favore di piloti inabili, di vedove o di orfani di essi, i pratici locali autorizzati, a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo, a prestare assistenza ai capitani delle navi, sono tenuti, sotto il controllo dell'autorità marittima locale, a corrispondere tali assegni, per ogni introito effettuato, sino ad eliminazione degli aventi diritto.
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