Regolamento›Capo IV
Art. 38
38 / 39Soppressione di corpi di piloti.
In vigore dal 5 giu 1926
Qualora, a norma dell' del presente regolamento, si addivenisse alla soppressione di un corpo cui facciano carico assegni a favore di piloti inabili, di vedove o di orfani di essi, i pratici locali autorizzati, a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo, a prestare assistenza ai capitani delle navi, sono tenuti, sotto il controllo dell'autorità marittima locale, a corrispondere tali assegni, per ogni introito effettuato, sino ad eliminazione degli aventi diritto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-29;778#art-r-38