Regolamento›Capo III
Art. 32
32 / 39Proprietà dei galleggianti.
In vigore dal 5 giu 1926
Il numero, il tipo e le dimensioni dei galleggianti, di cui ciascun corpo di piloti deve essere provvisto, saranno determinati dal regolamento particolare di cui all'.
Tali galleggianti debbono appartenere al corpo dei piloti e non possono essere alienati, noleggiati, ceduti, costituiti in pegno o formare oggetto di altre operazioni di credito, senza consenso dell'autorità marittima; così debbono sempre essere tenuti in buono stato, puliti e provveduti di tutto quanto occorre per il servizio cui sono destinati.
Il comando di ciascun galleggiante è affidato ad uno dei piloti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-29;778#art-r-32