Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 mag 1926
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la legge 10 dicembre 1925, n. 2277, per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia; Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 aprile 1926. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Federzoni. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1926. Atti del Governo, registro 248, foglio 17. - Coop
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