Regolamento›Capo III
Art. 98
91 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Agli effetti della vigilanza prevista dall' della legge, il Consiglio direttivo della federazione provinciale può in ogni tempo richiedere ai Comitati di patronato dei singoli Comuni della Provincia rendiconti delle spese fatte e relazioni documentate sull'opera da essi svolta nei rispettivi Comuni, e può inoltre promuovere dal Prefetto o dai sotto-prefetti indagini e ispezioni circa l'attività dei Comitati medesimi.
I patroni che senza giustificato motivo ricusino di corrispondere alle richieste del predetto Consiglio, o di eseguirne le disposizioni, impartite in conformità della legge e del presente regolamento, decadono dalla carica.
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