Art. 97
RegolamentoCapo III

Art. 97

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In vigore dal 20 mag 1926
Per la vigilanza sul funzionamento delle istituzioni federate, il presidente del Consiglio direttivo della federazione provinciale ha facoltà di visitare, sempre quando lo ritenga necessario, e senza l'obbligo di preavviso, i locali e le dipendenze delle istituzioni medesime e procedere ad interrogatori e verifiche, circa l'andamento dei servizi d'assistenza e il trattamento dei ricoverati. L'esercizio di tale facoltà può essere di volta in volta delegato dal presidente, per iscritto, ai singoli consiglieri, o ad uno dei patroni del Comune ove ha sede l'istituzione. Quando la gravità delle circostanze lo consigli, o le amministrazioni o direzioni dei singoli istituti si oppongano alle visite suaccennate, il presidente del Consiglio direttivo può sollecitare l'invio di un ispettore da parte dell'Opera nazionale e, se vi siano sospetti di irregolarità amministrative o contabili, può direttamente promuovere dal Prefetto della Provincia o dal Sottoprefetto del circondario ove ha sede l'istituzione i provvedimenti di cui negli della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificati col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.
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