Art. 95
RegolamentoCapo III

Art. 95

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In vigore dal 20 mag 1926
Per l'esercizio delle attribuzioni demandate al Consiglio direttivo dalle disposizioni di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo, l'ufficio di segreteria di ogni federazione provinciale deve compilare e tenere al corrente: a) un prospetto e uno schedario delle persone assistite dalle singole istituzioni federate, con l'indicazione delle prestazioni d'assistenza ricevute da ciascuna persona; b) un elenco dei posti disponibili nei singoli istituti di ricovero. A tal uopo, ogni istituzione federata deve trasmettere mensilmente all'ufficio predetto uno stato nominativo delle persone assistite ed, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto dei posti di ricovero che siano disponibili o si prevedano tali durante l'anno. Le eventuali variazioni di quest'ultimo prospetto debbono essere parimenti comunicate allo stesso ufficio entro i primi cinque giorni di ogni mese. Copia dello stato nominativo, del prospetto e delle successive variazioni dev'essere in pari tempo trasmessa dall'istituzione al Comitato di patronato della zona di assistenza nella quale essa ha sede.
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