Art. 94
RegolamentoCapo III

Art. 94

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In vigore dal 20 mag 1926
Nell'esplicazione dei compiti di coordinamento assegnatigli dall' della legge, il Consiglio direttivo, fra l'altro: l° si adopera perché, nei limiti dei posti e dei mezzi disponibili, ogni persona assistita da uno degl'istituti federati possa, in caso di bisogno, usufruire anche delle prestazioni ed erogazioni degli altri istituti, e cura in particolar modo che i fanciulli, i quali debbano, per ragioni di età, essere dimessi da un istituto, od abbiano bisogno di prestazioni di assistenza, estranee ai fini e all'attività dell'istituto ricoverante, vengano collocati presso altra, idonea istituzione; 2° vigila, affinché una stessa persona non abbia contemporaneamente ad usufruire per un determinato bisogno dell'assistenza di due o più istituzioni, ed, ove tale caso si verifichi, ne informa le amministrazioni interessate; 3° può provvedere per conto delle istituzioni federate all'acquisto dei principali generi di consumo necessari alle istituzioni medesime, in modo da ottenere, acquistando tali generi in grande quantità, condizioni più vantaggiose di quelle offerte ordinariamente sul mercato alle singole amministrazioni; 4° si adopera, perché, a parità di condizioni, le singole istituzioni federate acquistino preferibilmente i prodotti di quelle fra esse che dispongano di aziende agricole o di laboratori o scuole professionali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-94