Art. 93
RegolamentoCapo III

Art. 93

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In vigore dal 20 mag 1926
Il Consiglio direttivo di ogni federazione provinciale accerta ogni anno i bisogni dell'assistenza nei singoli Comuni della Provincia e chiede all'Opera nazionale, con le norme stabilite nell' del presente regolamento, i fondi che risultano necessari per il proficuo funzionamento dei Comitati di patronato. La ripartizione di tali fondi tra i vari Comitati è fatta dal Consiglio secondo le direttive dell'Opera nazionale. Nella prima metà di dicembre di ogni anno il Consiglio esamina le relazioni dei Comitati e approva il rendiconto prescritto dal citato del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-93