Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 9
9 / 238In vigore dal 20 mag 1926
In seno al Consiglio centrale dell'Opera nazionale possono costituirsi, con deliberazione dello stesso Consiglio, apposite commissioni, per lo studio preliminare di particolari questioni, relative all'assistenza della maternità e dell'infanzia, con l'obbligo di riferirne al Consiglio entro un termine da stabilire caso per caso.
La nomina dei membri delle singole commissioni può essere deferita dal Consiglio al suo presidente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-9