Regolamento›Capo II
Art. 87
47 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Le adunanze del Consiglio direttivo hanno luogo normalmente una volta al mese e in via straordinaria quando lo richieda l'Opera nazionale, o lo ritenga opportuno il presidente dello stesso Consiglio direttivo, o ne faccia domanda scritta un terzo almeno dei consiglieri.
Ai componenti del Consiglio che non risiedano nel capoluogo della Provincia spettano, per l'intervento alle sedute, il rimborso delle spese di viaggio e un'indennità di dimora nella misura determinata dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale, in conformità delle disposizioni del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e dell' del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.
Per le adunanze e le deliberazioni del Consiglio direttivo si applicano le disposizioni degli del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-87