Regolamento›Capo II
Art. 86
46 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Nel caso di morte, dimissione o decadenza di alcuno dei membri elettivi del Consiglio direttivo d'una federazione provinciale, la Giunta esecutiva dell'Opera nazionale provvede alla nomina del successore nel più breve termine possibile dalla data in cui si è verificata la vacanza.
Il componente nominato in surrogazione straordinaria assume subito l'ufficio e dura in carica per il rimanente periodo di nomina del membro surrogato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-86