Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 81
200 / 238In vigore dal 20 mag 1926
In ogni Provincia è compilato, a cura del Prefetto, secondo il quadro di classificazione predisposto dall'Opera nazionale, un prospetto delle istituzioni federate a norma dell' della legge, nel quale sono indicati, per ciascuna delle istituzioni medesime, la data del decreto di erezione in ente morale o dell'atto di costituzione, la sede, gli scopi, i nomi degli amministratori e direttori.
Copia del prospetto e delle eventuali variazioni è trasmessa dal Prefetto all'Opera nazionale e al Consiglio direttivo della federazione provinciale.
L'Opera nazionale controlla ed integra i singoli prospetti, valendosi dei dati direttamente raccolti dai suoi organi provinciali e locali, e cura che i prospetti medesimi siano tenuti al corrente dai Consigli direttivi delle federazioni provinciali.
L'elenco delle istituzioni federate è pubblicato, agli effetti della legge e del presente regolamento, nel Bollettino dell'Opera nazionale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-81