Art. 78
RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 78

197 / 238
In vigore dal 20 mag 1926
In ogni Provincia fanno parte della federazione costituita a norma dell' della legge le istituzioni pubbliche e private che si propongano in tutto o in parte uno degli scopi indicati nell'articolo stesso ed abbiano sede in un Comune della Provincia, ancorchè estendano la loro attività ad altre Provincie o in tutto il Regno, o siano fondate per la protezione e l'assistenza delle madri e dei fanciulli e adolescenti senza condizioni di domicilio od appartenenza. Si deve intendere che un'istituzione abbia la propria sede nel Comune ove risiedono e funzionano i suoi organi amministrativi. Quando un'istituzione estenda la sua attività in tutto il Regno ed abbia speciali sezioni in diverse Provincie, ogni sezione fa parte della Federazione costituita nella rispettiva Provincia.
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