Art. 77
RegolamentoCapo VI

Art. 77

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In vigore dal 20 mag 1926
I diplomi di benemerenza, di cui nell'ultimo comma dell' della legge, sono di due gradi e vengono concessi dalla Giunta esecutiva alle persone e agli enti che, pur non essendo ritenuti meritevoli di una medaglia, siano tuttavia riconosciuti benemeriti, ai sensi dell'articolo ora citato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-77