Regolamento›Capo VI
Art. 76
188 / 238In vigore dal 20 mag 1926
Le medaglie di benemerenza, concesse dall'Opera nazionale a norma dell'ultimo comma dell' della legge, sono, secondo il grado di merito, d'oro, d'argento o di bronzo e conformi ad un tipo stabilito con apposita deliberazione dal Consiglio centrale.
Tali medaglie sono conferite dal Consiglio centrale, su proposta del presidente ed in seguito a parere favorevole della Giunta esecutiva.
Per il conferimento della medaglia d'oro, la deliberazione del Consiglio dev'essere adottata col voto favorevole di tutti i votanti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-76