Regolamento›Capo VI
Art. 73
185 / 238In vigore dal 20 mag 1926
L'Opera nazionale organizza uno speciale servizio di propaganda, per diffondere in tutte le classi sociali la conoscenza delle varie questioni connesse con la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, sviluppare la coscienza della necessità nazionale di una larga ed efficace tutela della vita fisica e morale dei fanciulli e adolescenti e divulgare i risultati dell'attività dei suoi organi provinciali e locali.
La propaganda si svolge principalmente mediante l'organizzazione di musei permanenti ed esposizioni temporanee d'igiene e di assistenza infantile, la proiezione di pellicole cinematografiche, la distribuzione gratuita di quadri murali, diapositive, cartoline illustrate, opuscoli e fogli volanti e la pubblicazione di libri e di un bollettino periodico illustrato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-73