Art. 67
RegolamentoCapo VI

Art. 67

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In vigore dal 20 mag 1926
Le norme per l'ordinamento interno e il funzionamento delle scuole professionali istituite dall'opera nazionale, i titoli e le condizioni per l'ammissione delle alunne e i programmi d'insegnamento sono stabiliti con apposito regolamento, approvato dal Consiglio centrale, salvo il disposto dei seguenti .
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