Art. 65
RegolamentoCapo VI

Art. 65

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In vigore dal 20 mag 1926
I laureati in medicina e chirurgia e le levatrici che intendano frequentare gli appositi corsi di puericoltura debbono farne domanda per iscritto all'Opera nazionale almeno quindici giorni prima dell'apertura dei corsi rispettivi. Perché i corsi siano efficaci, gli iscritti a ciascuno di essi non devono superare il numero di quaranta; e perciò nei grandi centri, dove esistano diverse scuole di puericoltura, gli alunni sono ripartiti dall'Opera nazionale fra i differenti istituti.
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