Art. 64
RegolamentoCapo VI

Art. 64

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In vigore dal 20 mag 1926
L'insegnamento, per i corsi da tenere ai laureati in medicina e chirurgia, dev'essere affidato ai direttori delle cliniche pediatriche ed ostetriche, nonché ai direttori ed ai primari dei brefotrofi, dei preventori, o di altri istituti di ricovero per bambini lattanti, che siano liberi docenti in clinica pediatrica od ostetrica, ancorchè non esercitino ordinariamente la libera docenza presso una Università del Regno. I direttori o primari, di cui sopra, non liberi docenti, possono essere adibiti soltanto per i corsi da tenere alle levatrici, o per altri corsi per assistenti visitatrici, assistenti scolastiche, bambinaie, madri o future madri.
Storico versioni

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