Art. 57
RegolamentoCapo V

Art. 57

155 / 238
In vigore dal 20 mag 1926
Ogni domanda di rimborso di spese d'assistenza, presentata da un'istituzione pubblica o privata all'Opera nazionale, a norma del secondo comma dell' della legge, dev'essere corredata: a) d'una copia conforme del provvedimento con cui è stata disposta l'assistenza; b) della contabilità della spesa; c) d'una copia della deliberazione con cui è stata determinata la retta giornaliera, a norma dell' del presente regolamento. Quando la richiesta di rimborso si riferisca a donne e fanciulli aventi titolo per l'assistenza gratuita, occorre provare la deficienza dei fondi in rapporto alla spesa necessaria per l'assistenza, unendo alla domanda un prospetto dimostrativo dei risultati del precedente esercizio finanziario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-57