Art. 55
RegolamentoCapo V

Art. 55

153 / 238
In vigore dal 20 mag 1926
In mancanza di apposita convenzione con l'Opera nazionale, l'amministrazione di ogni istituzione pubblica o privata per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia deve annualmente determinare con speciale deliberazione, in sede di bilancio preventivo, la retta giornaliera per le donne e i fanciulli da assistere a spese dell'Opera nazionale, a norma dell' della legge. La misura della retta dev'essere ragguagliata al costo medio individuale di assistenza e cura, desunto dal conto del precedente esercizio finanziario e calcolato in base alla spesa occorsa per l'alloggio, il vitto, il rifornimento di vestiario e la cura d'ogni persona assistita ed alla quota proporzionale delle spese generali di amministrazione e funzionamento dell'istituzione. Per le istituzioni pubbliche, la deliberazione con cui si determina la misura della retta dev'essere sottoposta all'approvazione del Prefetto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-55