Art. 52
RegolamentoCapo IV

Art. 52

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In vigore dal 20 mag 1926
L'Opera nazionale esercita il potere di vigilanza e di controllo ad essa attribuito dall' della legge, anche mediante apposite ispezioni sull'andamento dei servizi nelle varie Provincie e sul funzionamento delle singole istituzioni. Le ispezioni sono ordinarie e straordinarie. Le prime si effettuano in modo che si possa annualmente accertare come procedano in ciascuna Provincia i servizi di protezione e di assistenza della maternità e dell'infanzia. Le ispezioni straordinarie hanno luogo ogni qualvolta speciali circostanze lo richiedano.
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