Art. 51
RegolamentoCapo IV

Art. 51

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In vigore dal 20 mag 1926
Le istituzioni pubbliche e private che abbiano, in tutto o in parte, per fine la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, debbono comunicare all'Opera nazionale i relativi statuti e regolamenti e le eventuali modificazioni, ed uniformare la loro attività alle norme della legge e del presente regolamento, nonché alle disposizioni di massima dell'Opera nazionale e alle prescrizioni generali o speciali da questa date, sia direttamente, sia per mezzo dei suoi organi provinciali e locali, per la organizzazione e il funzionamento dei servizi di protezione e assistenza. Qualora le singole istituzioni non possano ottemperare alle dette norme, disposizioni e prescrizioni per difficoltà derivanti dai rispettivi statuti, l'Opera nazionale può promuovere la riforma degli statuti medesimi, a termini dell' del presente regolamento. Ove invece l'inadempimento non risulti giustificato da difficoltà statutarie, ma sia dovuto al fatto delle amministrazioni, l'Opera nazionale, previ gli opportuni richiami, provoca dalle competenti autorità governative i necessari provvedimenti di ufficio e in particolar modo quelli previsti dagli (penultimo comma), 46, 50 e 52 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificati col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, dall' del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, e dal testo unico delle leggi sanitarie. In ogni caso i Prefetti e Sottoprefetti debbono comunicare all'Opera nazionale i provvedimenti adottati, anche di loro iniziativa, in forza delle citate disposizioni legislative e regolamentari, nei riguardi delle istituzioni contemplate nel presente articolo.
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