Regolamento›Capo III
Art. 47
83 / 238In vigore dal 20 mag 1926
L'Opera nazionale, nel provvedere al coordinamento previsto dall', lettera c) della legge, deve rispettare l'autonomia amministrativa delle singole istituzioni pubbliche e private di assistenza.
Agli effetti del coordinamento, l'Opera nazionale:
a) procura che le singole istituzioni, in quanto lo consentano i loro statuti organici, funzionino praticamente in maniera da agevolare la reciproca integrazione delle rispettive forme di attività, e da evitare che ai vari bisogni della protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia siano in complesso destinate risorse sproporzionate alla loro attuale importanza;
b) vigila sul regolare funzionamento delle federazioni provinciali tra le istituzioni a favore della maternità e dell'infanzia, curando che l'attività delle singole federazioni si svolga secondo le norme contenute nella legge e nel presente regolamento;
c) si adopera perché gli istituti i quali dispongano di locali eccedenti i loro bisogni ne cedano l'uso, a condizioni da concordarsi caso per caso, ad altri istituti costretti, per la deficienza dei locali, a limitare l'assistenza;
d) cura che le Congregazioni di carità e le altre istituzioni pubbliche le quali abbiano per fine in tutto ad in parte la protezione o l'assistenza della maternità e dell'infanzia forniscano alle istituzioni e associazioni private di assistenza le notizie che possano essere utili per il migliore coordinamento delle rispettive attività, e specialmente gli elenchi delle madri e future madri e dei minorenni assistiti;
e) si adopera perché le forme integrative di assistenza delle opere private vengano segnalate alle istituzioni pubbliche, in guisa che queste ne possano trar profitto per il completo conseguimento delle loro finalità statutarie;
f) provvede perché, a proprie spese e a cura del Consiglio direttivo della rispettiva federazione provinciale, sia compilata, pubblicata e diffusa in ogni Provincia una guida pratica dell'assistenza, nella quale, per ciascuna delle istituzioni della Provincia aventi per fine la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia siano indicati gli scopi, la sede, i requisiti necessari per l'ammissione all'assistenza e tutte le altre notizie che si manifestino opportune.
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