Regolamento›Capo III
Art. 46
82 / 238In vigore dal 20 mag 1926
L'Opera nazionale, per mezzo dei Consigli direttivi delle federazioni provinciali, può annualmente assegnare somme ai Comitati di patronato, per l'attuazione dei compiti di organizzazione a questi attribuiti dall' della legge.
Tali somme devono essere richieste da ognuno dei Consigli predetti con deliberazione motivata, da inviare all'Opera nazionale entro il mese di ottobre, insieme con una dettagliata relazione da cui risultino il numero e la composizione dei Comitati di patronato costituiti nella Provincia, il programma di azione di ciascuno di essi ed il relativo fabbisogno.
Prima di provvedere all'assegnazione a favore di un Comitato, l'Opera nazionale può disporre indagini ed ispezioni, per gli accertamenti che ritenga necessari, ed, in base a tali accertamenti, può fare obbligo al Comitato di destinare la somma assegnatagli alla fondazione di un nuovo istituto, a norma dell'articolo ora citato.
Entro il mese di dicembre, il Consiglio direttivo di ogni federazione provinciale presenta all'Opera nazionale un apposito rendiconto, per giustificare l'impiego delle somme assegnate nel precedente anno ai Comitati della Provincia.
Al rendiconto sono unite le relazioni dei singoli Comitati.
Salvo casi eccezionali, le somme da assegnare durante l'anno ad ogni singolo Comitato di patronato non possono eccedere i limiti fissati dal Consiglio centrale dell'Opera nazionale.
Storico versioni
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