Art. 44
RegolamentoCapo III

Art. 44

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In vigore dal 20 mag 1926
Ad ogni istanza di sovvenzione occorre unire il bilancio preventivo per l'anno in corso, il conto del precedente esercizio, copia dello statuto organico e una particolareggiata relazione sulle condizioni finanziarie e patrimoniali, sul funzionamento e sui bisogni dell'istituzione da sovvenire. L'istanza dev'essere trasmessa per mezzo del Consiglio direttivo della federazione provinciale di cui fa parte l'istituzione. Il Consiglio esprime sull'istanza il suo motivato parere e lo comunica all'Opera nazionale, la quale può disporre quelle indagini che ritenga necessarie per integrare le notizie fornite dall'Amministrazione interessata. Nel provvedere in merito alla richiesta di sovvenzione, l'Opera nazionale deve principalmente tener conto dei seguenti elementi: importanza e urgenza della forma di assistenza esercitata dall'istituzione, in rapporto alle condizioni e ai bisogni locali; funzionamento amministrativo e tecnico dell'istituzione; numero delle persone assistite; costo individuale dell'assistenza e quota rimborsata da enti o privati; stato patrimoniale e situazione finanziaria alla chiusura del precedente esercizio. Nelle concessioni sono preferite le istituzioni che, per la ristrettezza dei mezzi disponibili in relazione all'importanza e all'estensione dell'assistenza esercitata, si manifestino in condizioni di maggior bisogno. A parità di altre condizioni, la preferenza è data a quelle istituzioni che risultino meglio amministrate e dirette.
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