Art. 43
RegolamentoCapo III

Art. 43

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In vigore dal 20 mag 1926
Delle sovvenzioni previste dall', lett. b), della legge possono usufruire le istituzioni pubbliche e private che abbiano in tutto od in parte per fine la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia e risultino amministrate e dirette con diligenza e avvedutezza e in mode conforme alle leggi ed ai regolamenti e alle prescrizioni dell'Opera nazionale. Di regola le sovvenzioni sono concesse per mettere le istituzioni in grado di sopperire a spese necessarie ed indilazionabili per il loro normale funzionamento, alle quali esse non possano far fronte con le ordinarie risorse. Quando se ne presenti la necessità, le concessioni possono anche essere effettuate per migliorare ed integrare, in relazione ai bisogni locali, l'assistenza esercitata dalle singole istituzioni.
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