Regolamento›Capo III
Art. 42
78 / 238In vigore dal 20 mag 1926
La fondazione di una nuova istituzione, in forza della facoltà prevista dall', lettera a), della legge, non può essere deliberata dall'Opera nazionale, se non dopo un accurato esame comparativo delle condizioni dell'assistenza, dal quale risulti l'attuale necessità della nuova istituzione in un determinato Comune e la impossibilità di provvedervi con mezzi locali.
Tra le varie forme di assistenza, delle quali venga accertata la mancanza o deficienza nel Comune, deve essere preferita quella che più risponda alle esigenze locali, e, tra quelle ugualmente necessarie, la più urgente in relazione alle esigenze stesse.
Per i necessari accertamenti, gli uffici comunali, le Congregazioni di carità e le locali autorità sanitarie, scolastiche, giudiziarie e di pubblica sicurezza, debbono fornire all'Opera nazionale tutte le notizie che da essa vengano richieste.
Storico versioni
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